Il Modello ICI
L'imposta
comunale sugli immobili deve essere pagata:
-
dai proprietari di
fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio
dello Stato;
-
dai titolari di diritti
reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie)
sugli stessi beni;
-
dai locatari in caso di
locazione finanziaria (leasing);
-
dai concessionari di
aree demaniali.
In caso di variazione del
patrimonio immobiliare (acquisto, vendita), della struttura o destinazione
dell'immobile, i soggetti interessati devono presentare un'apposita
dichiarazione al Comune, entro i termini di presentazione della
dichiarazione dei redditi. I Comuni possono stabilire che la dichiarazione
sia sostituita da una comunicazione, per la quale possono essere previsti
termini diversi di presentazione.Il modello di dichiarazione è approvato
annualmente con decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche
per gli anni successivi se non si verificano variazioni che comportano un
diverso ammontare dell’ICI dovuta. Al fine di semplificare gli adempimenti
dei contribuenti, a decorrere dall’anno 2007 è soppresso l’obbligo di
presentazione della dichiarazione e della comunicazione ICI per le
variazioni relativamente alle quali i dati catastali possono essere
trasmessi ai comuni dall’Agenzia del Territorio. Tuttavia, fino al momento
di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati
catastali, resta fermo l’obbligo per i contribuenti di presentare la
dichiarazione o la comunicazione al comune competente.
Calcolo
della base imponibile
Per i fabbricati
inscritti in catasto, la base imponibile è rappresentata dalla rendita
catastale dell'immobile, rivalutata del 5%, moltiplicata:
-
per 100 per i
fabbricati dei gruppi catastali A, B e C (con esclusione delle categorie
A/10 e C/1);
-
per 50 per i fabbricati
del gruppo catastale D e della categoria A/10;
-
per 34 per i fabbricati
della categoria C/1.
Per le aree fabbricabili
la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio.
Per i terreni agricoli la base imponibile è data dal reddito dominicale,
rivalutato del 25%, moltiplicato per 75.
Per i fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto posseduti
interamente da imprese e contabilizzati distintamente, il valore è
calcolato dal costo risultante dalle scritture contabili al lordo delle
quote di ammortamento maggiorato con l'applicazione di appositi
coefficienti.
Calcolo
dell'imposta
L'imposta si calcola
applicando alla base imponibile l’aliquota fissata dal Comune. L'ICI si
paga proporzionalmente ai mesi dell'anno solare per i quali si è posseduto
l’immobile. Si calcola per intero il mese nel quale il possesso si è
prolungato per almeno 15 giorni; non si calcola il mese in cui il possesso
è durato meno di 15 giorni. Nel corso dell'anno si possono verificare
situazioni particolari, a seguito della variazione della soggettività
passiva (acquisto o vendita) o della destinazione d’uso dell'immobile
(casa adibita ad abitazione principale). In tal caso, ai fini del calcolo
dell'imposta si possono consultare gli esempi riportati nella
circolare n. 3/FL del 7 marzo 2001.
Le
aliquote
Le aliquote e le
detrazioni sono deliberate ogni anno dai Comuni. Per conoscerle, il
contribuente può consultare gli estratti delle deliberazioni comunali
disponibili o rivolgersi al Comune ove è ubicato l'immobile.
Delibere ICI
Immobili
oggetto di sanatoria edilizia
Per i fabbricati oggetto
di regolarizzazione degli illeciti edilizi i contribuenti, entro il 30
aprile 2006, hanno presentato la richiesta di accatastamento nonché la
dichiarazione ICI. Ciò significa che avendo presentato la richiesta di
attribuzione di rendita con il DOC-FA, il contribuente entro il 30 giugno
è in possesso della rendita dell’immobile condonato e quindi è in grado di
calcolare correttamente il tributo. Inoltre, a tale data, qualora non sia
già stato effettuato, il contribuente deve anche fare il conguaglio tra
quanto dovuto tenendo conto della rendita effettiva e quanto versato in
acconto per gli anni precedenti sulla base di 2 € per metro quadrato di
opera edilizia condonata. Occorre poi ricordare che i contribuenti sono
tenuti a presentare la dichiarazione ICI per l’opera da condonare avendo
cura di indicare nelle Annotazioni contenute nel modello di dichiarazione
tutte le informazioni necessarie all’ente locale per verificare la
correttezza degli adempimenti relativi a questa tipologia di fabbricati.
Immobili
adibiti ad abitazione principale
Per l'unità immobiliare
utilizzata come dimora abituale del contribuente è riconosciuta una
detrazione dall'imposta di € 103,29 annui, da rapportare ai mesi di
utilizzazione. Condizione essenziale per il riconoscimento della
detrazione è l’identità tra il soggetto obbligato al pagamento dell'ICI e
quello che dimora abitualmente nell'immobile. Nel caso di più contribuenti
che abitano nell’immobile, la detrazione deve essere suddivisa in parti
uguali tra loro (a prescindere dalle quote di proprietà o di diritto reale
di godimento), oltre che rapportata ai mesi di destinazione.
Con
delibera il Comune può:
-
assimilare
all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
la stessa non risulti locata;
-
assimilare
all'abitazione principale l'alloggio dato in uso gratuito a parenti in
linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela e accordando
a questi immobili l'applicazione dell'aliquota ridotta o anche della
detrazione;
-
elevare l'importo della
detrazione fino a € 258, 23 in alternativa alla riduzione fino al 50%
dell'imposta dovuta per l' immobile adibito ad abitazione principale;
-
aumentare detta
detrazione anche oltre € 258, 23 fino a concorrenza dell'intera imposta
dovuta per l'abitazione principale. In tal caso però il Comune non può
stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità
immobiliari tenute a disposizione del contribuente.
Per informazioni sulla
detrazione il contribuente deve rivolgersi al Comune destinatario del
versamento.
Le
pertinenze dell'abitazione principale
Dal 1° gennaio 2001 alle
pertinenze è riservato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione
principale. Nel caso in cui la detrazione per l'abitazione principale è
maggiore dell’ICI dovuta, la parte residua deve essere detratta
dall'imposta dovuta per le pertinenze.
Fonte:
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche
fiscali
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